Lo Studio offre servizi di asseverazione e legalizzazione di documenti legali e finanziari, atti notarili, contratti e certificati della CCIAA, affinché acquisiscano validità legale nel Paese in cui devono essere presentati ed utilizzati.
L`asseverazione, anche denominata traduzione giurata, è la certificazione della conformità di una traduzione al testo originale.
Il traduttore deve personalmente presentare il documento da asseverare accompagnato dal testo originale e dal modulo del Tribunale compilato.
Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera a un`altra: le traduzioni asseverate devono obbligatoriamente passare dall`italiano.
È necessaria una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 righe partendo dalla prima facciata comprendendo nel calcolo anche il verbale del giuramento.
In alcuni casi, dipende dal Paese di destinazione e dall’uso del documento, in seguito alla traduzione asseverata si dovrà procedere alla legalizzazione del documento tradotto da parte di una pubblica autorità.
La legalizzazione della traduzione consiste nell’attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e dell’autenticità della sua firma.
La legalizzazione è sostituita dall’Apostille quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito alla Convenzione dell’Aja: Andorra, Antigua e Barbados, Argentina, Armenia, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei-Darussalan, Cipro, Croazia, El Salvador, Fidji, Giappone, Isole Marshall, Israele, Kenya, Lesotho, Lettonia, Liberia, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Panama, Russia, San Cristobal e Nieves, San Marino, Seychelles, Slovenia, Stati Uniti d’America, Svizzera, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tonga, Turchia, Ungheria.
La Convenzione dell’Aja si applica a documenti emanati da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili e dichiarazioni ufficiali (menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma).
Sono invece esenti i documenti emanati dai consolati ed i documenti riguardanti operazioni doganali o commerciali
Il documento legalizzato, quando è munito di Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di ulteriori legalizzazioni.
In Italia l`apostilla viene apposta:
In tema di traduzioni giurate, infine, la Convenzione di Bruxelles, relativa alla esenzione dall’Apostille nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, non è ancora stata ratificata da tutti i Paesi dell’Unione ed è quindi in vigore solo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia.
L`asseverazione, anche denominata traduzione giurata, è la certificazione della conformità di una traduzione al testo originale.
Il traduttore deve personalmente presentare il documento da asseverare accompagnato dal testo originale e dal modulo del Tribunale compilato.
Non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera a un`altra: le traduzioni asseverate devono obbligatoriamente passare dall`italiano.
È necessaria una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 righe partendo dalla prima facciata comprendendo nel calcolo anche il verbale del giuramento.
In alcuni casi, dipende dal Paese di destinazione e dall’uso del documento, in seguito alla traduzione asseverata si dovrà procedere alla legalizzazione del documento tradotto da parte di una pubblica autorità.
La legalizzazione della traduzione consiste nell’attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e dell’autenticità della sua firma.
La legalizzazione è sostituita dall’Apostille quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito alla Convenzione dell’Aja: Andorra, Antigua e Barbados, Argentina, Armenia, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunei-Darussalan, Cipro, Croazia, El Salvador, Fidji, Giappone, Isole Marshall, Israele, Kenya, Lesotho, Lettonia, Liberia, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Panama, Russia, San Cristobal e Nieves, San Marino, Seychelles, Slovenia, Stati Uniti d’America, Svizzera, Sudafrica, Suriname, Swaziland, Tonga, Turchia, Ungheria.
La Convenzione dell’Aja si applica a documenti emanati da un’autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili e dichiarazioni ufficiali (menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma).
Sono invece esenti i documenti emanati dai consolati ed i documenti riguardanti operazioni doganali o commerciali
Il documento legalizzato, quando è munito di Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di ulteriori legalizzazioni.
In Italia l`apostilla viene apposta:
- per gli atti notarili e giudiziari: dai Procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti medesimi sono formati.
- per gli atti amministrativi: dal Prefetto territorialmente competente
In tema di traduzioni giurate, infine, la Convenzione di Bruxelles, relativa alla esenzione dall’Apostille nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, non è ancora stata ratificata da tutti i Paesi dell’Unione ed è quindi in vigore solo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia.